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Storica sentenza della Cassazione: non è reato coltivare in casa minime quantità di cannabis

Le sezioni penali unite della Cassazione hanno messo nero su bianco che coltivare poche piante a scopo personale non è da considerare un reato, ciò nell’udienza del 19 dicembre scorso, chiamata a esprimersi su un ricorso presentato il 21 ottobre. Da sottolineare che la sentenza, con le relative motivazioni, deve essere ancora depositata.
Come si apprende da Agi la motivazione sin ora che pare essere attuata come attenuante o meglio come un’irrilevanza penale sia dovuta alle seguenti modalità: “per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore“. Viene propugnata così la tesi per cui il bene giuridico della salute pubblica non viene in alcun modo pregiudicato o messo in pericolo dal singolo assuntore di marijuana che decide di coltivarsi per sé qualche piantina.
Attenzione! Questo non vuol dire che coltivare in casa poche piante o addirittura una sia diventato legale, questo comportamento è ancora rilevante ai fini penali per ciò che riguarda il comportamento personale cui fa oggetto la giurisprudenza specifica sul tema. Come sappiamo bene, ormai i kit per la coltivazione dei semi di cannabis sul balcone di casa o addirittura indoor sono ormai assai diffusi (in alcuni casi si vendono anche su Internet) ma si incorrono sempre rischi legali e soprattutto penali. La Corte costituzionale in passato è intervenuta più volte sul tema, sposando una linea alquanto rigorosa e stabilendo il semplice principio che la coltivazione di cannabis è sempre reato, a prescindere dal numero di piantine e dal principio attivo ritrovato dalle autorità e anche se la coltivazione è ad uso esclusivamente personale. Poi c’è la sentenza n. 109/2016 che ha deciso, nel merito, le due ordinanze, n. 98 e n. 200 del 2015, con le quali la Corte d’appello di Brescia aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui – secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità – non include tra le condotte assoggettate a mere sanzioni amministrative anche quella di coltivazione di piante di cannabis, laddove finalizzata all’esclusivo uso personale della sostanza stupefacente. Come già a suo tempo anticipato da un Comunicato del proprio Ufficio stampa pubblicato a seguito della decisione assunta in camera di consiglio lo scorso 9 marzo, la Corte, nel solco delle sue precedenti pronunce in materia, ha dichiarato non fondata la questione prospettata dai giudici bresciani.
Quindi è probabile, ma non certo, un dibattito alquanto acceso sulla questione di validità formale e sostanziale sul tema appena sollevato, questo almeno dopo che la sentenza del 19 dicembre verrà depositata.[widget id=”text-12″]

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Paolo Zerbo
Paolo Zerbohttp://zarbos.altervista.org
Paolo Zerbo Direttore responsabile Laurea in Sociologia Communication skills and process model ICT developer
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