(Adnkronos) – L’Inps ha emesso una circolare con le istruzioni riguardanti l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), che è entrata a regime dal 1° gennaio 2024. Ma cosa è? E quali sono i requisiti per ottenere la prestazione che può arrivare fino a 800 euro?
L’Iscro è destinata ai professionisti iscritti alla Gestione separata che svolgono attività di lavoro autonomo. I requisiti per accedere a questa prestazione includono l’iscrizione alla Gestione separata, non essere percettori di trattamenti pensionistici diretti, non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni precedenti, comunica l’Inps.
La domanda per l’Iscro deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ogni anno, utilizzando i canali online dell’Istituto. Inoltre, in conformità alla Legge di Bilancio 2024, i beneficiari dovranno partecipare a percorsi di aggiornamento professionale e autorizzare la trasmissione dei propri dati di contatto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.
Per l’anno 2024, la domanda di indennità Iscro sarà disponibile dal 1° agosto e potrà essere presentata fino al 31 ottobre 2024.
L’indennità Iscro è pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.
Ad esempio, per una domanda presentata nel 2024, se l’assicurato ha dichiarato per gli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda) rispettivamente un reddito pari a 6.000 euro e a 5.000 euro, si determina la media degli stessi (€ 6.000 + € 5.000 = € 11.000/2 = € 5.500), ottenendo il valore di 5.500 euro, quindi, si divide quest’ultimo importo per due (base semestrale € 5.500/2 = € 2.750) e si procede a calcolare la misura della prestazione che è pari a 687,50 euro (€ 2.750 x 25/100).
Il successivo comma 148 dell’articolo 1 in commento prevede che la prestazione non possa essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non possa superare l’importo mensile di 800 euro. In ragione della citata disposizione normativa, pertanto, qualora la misura della prestazione – come sopra determinata – risulti di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità è erogata in misura pari, rispettivamente, a 250 euro mensili e a 800 euro mensili.