L’argomento proposto è di vasto interesse perchè interviene nel complesso rapporto esistente tra le parti ed i terzi nel processo e la valutazione della Cassazione, come sempre, determina l’orientamento da seguire. Buona lettura.
La pronuncia
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 26 maggio 2021 n. 14468 ha ribadito che un soggetto è incapace a deporre quando sia titolare di un interesse attuale e concreto all’esito della lite. In particolare la vittima dell’incidente, anche se già risarcita, è incapace a testimoniare nel giudizio pendente tra l’altra vittima e il responsabile.
Il fatto
Un automobilista intentava causa nei confronti della società proprietaria dell’autocarro da cui era stato tamponato e della compagnia assicurativa. L’assicurazione contestava la domanda e negava qualsiasi responsabilità per l’incidente . Quale testimone veniva ascoltato il dipendente della società, che aveva guidato il veicolo il giorno del sinistro, il quale negava i fatti contestati.
L’attore eccepiva l’incapacità a testimoniare del dipendente, in quanto portatore di un interesse attuale e concreto all’esito della controversia (ex art. 246 c.p.c.). La domanda risarcitoria in primo e secondo grado veniva rigettata ritenendo i Giudici che il danneggiato non avesse dimostrato l’esistenza del danno, le modalità del sinistro e il nesso causale.
Inoltre, le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice venivano considerate insufficienti sul piano probatorio. Il giudizio approdava in Cassazione.
La normativa di riferimento
Il ricorrente, sin dal giudizio di primo grado, aveva contestato la capacità a testimoniare del conducente dell’autocarro coinvolto nell’incidente.
La Corte di Cassazione ha considerato fondata l’eccezione ed ha aderito alla giurisprudenza prevalente secondo cui la vittima di un sinistro stradale, anche nel caso in cui abbia già ricevuto il risarcimento, resta incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile.
L’art. 246 c.p.c. prevede infatti che siano incapaci a testimoniare le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. In buona sostanza, si tratta di un’incompatibilità tra la posizione di parte del giudizio e di teste.
L’incapacità di cui trattasi scaturisce dalla presenza di un interesse giuridico, attuale e concreto (art. 100 c.p.c.), che comporta la legittimazione a proporre l’azione.
Viceversa la sussistenza di un interesse di mero fatto non incide sulla testimonianza semmai sulla sua attendibilità, che dovrà essere valutata dal giudice di merito.
Considerazioni interpretative della Corte di Cassazione
La Corte ha ricordato con la citata ordinanza che la vittima di un sinistro stradale nutre sempre un interesse giuridico all’esito della lite che sia stata introdotta da un altro danneggiato contro il soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.
La Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che in tema di sinistri stradali è pure incapace di testimoniare il trasportato danneggiato. Egli ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta: dal vettore contro l’antagonista, dall’antagonista contro il vettore.