Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
l. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio
nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di
indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei
casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo
la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e
delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali,
nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività spo1iìva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno
delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve
le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3
febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati
dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
Dipartimento della protezione civile.
4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
5. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla
riduzione del contagio ( come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che
restano invariate e prioritarie.
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale
si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere
presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto
del divieto di assembramento di cui all’ art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33 , nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura,
ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa
all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato
8;
c) è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche,
ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli
in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee
guida del Dipartimento per le politiche della famiglia dì cui all’allegato 8;
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate
e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti;
e) per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive
federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di
pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e
comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di
200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei
quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati
volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della
temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei
protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti
di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione
all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il
Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e
delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli
eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate
dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che
partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte
chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;
t) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e
circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al
benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di
distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate
dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori
indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14, del
decreto-legge n. 33 del 2020;
g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del
Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico
che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle
rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva,
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono
invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra
individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo
periodo;
h) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali
organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali e internazionali, Discipline sportive
associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la
partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da paesi per
i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso
in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui
esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi
dell’art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per
essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività
e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito
negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva
internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo
organizzatore dell’evento;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione
che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel
rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
1) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le
Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento
delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che
individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli
o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 1 O;
m)gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri
spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia
comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per
gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per
spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività
devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o
nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 1 O. Restano sospesi gli
eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il
rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Le regioni e le province autonome, in relazione
all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il
Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e
delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non
all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso
fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle regioni e dalle
province autonome;
n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali
assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste
conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30
persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è
fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di
numero superiore a sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di
Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui aìl’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n.
630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle
dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare
la distanza interpersonale di almeno un metro;
o) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
p) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
q) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’ art.
1 O 1 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , è
assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche
dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano
modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire
che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo
conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura
possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei
lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte; resta sospesa l’efficacia
delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti
gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese;
r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di
ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre
ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla
base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto
Superiore di Sanità di cui all’allegato 21. Sono altre sì consentiti i corsi di formazione specifica in medicina
generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della
difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le
attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in
modalità non in presenza. Sono altresì parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche
effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione
di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti
dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica
dei percorsi di leFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazio~
da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al
«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCo
V-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in
presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la
sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e
gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente
proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad
utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative,
non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche
medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a
carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato
8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono
essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
s) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché
le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 O
settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni
sanitarie e di sicurezza vigenti;
t) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del
Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la
gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo
di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica;
u) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle
università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere
svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni
assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero
delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche
intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli
studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali
nonché ai fini delle relative valutazioni;
v) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo
provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di
polizia e delle forze armate, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e
l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame
già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di
emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per
lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di Vigili del fuoco, al fine di prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259
e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020,n. 77;
w) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera v), comunque connessi al fenomeno
epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui
superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
z) le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni
rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di
centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome
abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con
l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee
guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori
analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 1 O;
aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto;
bb) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non,
è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure
necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fomite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore
degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio
sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della
diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i
protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della
salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici
dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;
dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza
interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito
di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 1 O. Si raccomanda altresì l’applicazione
delle misure di cui all’allegato 11;
ee) le attività dei servizi di ristorazione ( fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono
consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al
tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando
l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al
primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento
della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori
analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 1 O; continuano a essere consentite le attività delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli
ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale
di almeno un metro;
gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le
Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle
suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i
protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o
nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 1 O; resta fermo lo
svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del
trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in
relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve,
comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce
orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può
disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni
nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle
acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli
armatori;
11) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprip
domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
mm) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province
autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività
con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con
i criteri di cui all’allegato 1 O. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso
assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale
di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni, idonee a prevenire o ridurre il
rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;
2) l’accesso dei fornitori esterni;
3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le
attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di
prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso;
nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento
del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e
comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 1 O, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture
ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
I) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le
attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di
prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di
pertinenza
Art.2.
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive
industriali e commerciali
1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il
24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di
competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-
19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della
logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.
Art.3.
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle
infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono
ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fomite dal Ministero della
salute;
b) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19;
e) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole
di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte
presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure
di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti,
nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di
sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
2. Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la
progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le
modalità di cui all’ art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni
assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti
autorità.
3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della
pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Art. 4.
Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il
transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui
al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori
di cui all’elenco F dell’allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante
la dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di
Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di
Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del
Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f),
come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221 /CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo
ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché’ di cittadini di Stati terzi
che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h),
come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
1) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una
persona di cui alle lettere f) eh), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile
relazione affettiva.
2. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o
soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti,
salvo che nei seguenti casi:
a) persone di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) con residenza anagrafica in Italia da data anteriore
a quella indicata nell’elenco F dell’allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all’atto
dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti,
nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni
internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche,
funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e
dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni.
3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’art. 1,
comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza
da specifici Stati e territori ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Art. 5.
Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 4, chiunque fa ingresso
per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F
dell’allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 4 7 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le
verifiche, di:
a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni
anteriori all’ingresso in Italia;
b) motivi dello spostamento conformemente all’articolo 4, nel caso di ingresso da Stati e territori
di cui agli elenchi E ed F dell’allegato 20;
c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più
Stati e territori di cui agli elenchi D, E e F dell’allegato 20:
I) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero
1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea,
ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la località di
destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all’articolo 6, commi 7 e 8.
2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall’autorità
sanitaria nell’ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare
al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi
sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia,
in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate
a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio.
4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale
situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
Art. 6.
Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o
antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia,
in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai
seguenti obblighi:
a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal
mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all’abitazione o alla dimora dove sarà svolto il
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato
indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di
cui al comma 3;
b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di
quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera
c).
2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di
linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale
indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c ), a condizione di non allontanarsi dalle
aree specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
3. Nell’ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco
dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere effettivamente mediante
mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorità
giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi dell’articolo
5, comma 1, lettera c ), l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la
Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza
sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta
misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati
a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria.
4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da 1 a 3,
è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella
precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la
dichiarazione prevista dall’art. 5, comma 1, integrata con l’indicazione dell’itinerario che si intende
effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente
con mezzo privato.L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede
ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente
competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
5. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono,
sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare,
secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate,
sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa
inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito
anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS ( circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020
0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare
una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in
quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché’
degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di
trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno
(la mattina e la sera), nonché’ di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e
l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle
condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver
consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica
procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio
2020, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e
territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra
loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i
controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio
nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone,
al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore
dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di
sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte
all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’articolo
5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla
competente autorità sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e
fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo
di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli
un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale,
a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in
uno o più Paesi di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia,
fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:
a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate
esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di
isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36
ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale
o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai
commi da 1 a 5;
c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli altri Stati e territori
indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi
di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o
transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi
di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
t) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero
per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni
internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni
diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia,
italiane e straniere, e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di
residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Art. 7.
Obblighi dei vettori e degli armatori
1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:
a) acquisire e verificare prima dell’imbarco la dichiarazione di cui all’articolo 5;
b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
c) vietare l’imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di
cui alla lettera a) non sia completa;
d) adottare le misure organizzative che, in conformità al «Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e
della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché’ alle «Linee
guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione
del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all’allegato 15, assicurano in tutti i momenti
del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
e) fare utilizzare all’equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le
situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
f) dotare, al momento dell’imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione
individuale.
2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini
all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione
della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e
cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e
che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato
su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro
della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente
articolo.
Art. 8.
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel
rispetto delle specifiche linee guida di cui all’allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della
protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.
2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto
di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato
nei quattordici giorni anteriori all’imbarco in Stati o territori cli cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato
20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all’elenco C, si applica l’articolo 6, comma 6.
3. Ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il
Comandante presenta all’Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:
a) l’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al
comma 1;
b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;
c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al
precedente comma.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera estera
impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da
porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e tutti i passeggeri
imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso nel porto
italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, nonché’ previa attestazione circa
il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta
all’autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell’approdo della nave, una specifica dichiarazione
contenente le indicazioni di cui al comma 3.
5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A e B dell’allegato 20 e sono
vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di
prevenzione dal contagio.
Art. 9.
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico
di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla
base di quanto previsto nel. «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui
all’allegato 14, nonché delle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le «Linee
guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato 15, nonché, previo accordo con i soggetti
firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-
19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.
Art. 10.
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle
erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro
denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale,
sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando
attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la
tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale
o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono
ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista.
Art. 11.
Esecuzione e monitoraggio delle misure
l. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura
l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure
da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile
concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove
occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al
Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.
Art. 12.
Disposizioni finali
l. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 1 3 OTT2\0 20
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Coronavirus: tutte le norme contenute nel nuovo Dpcm
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